REGOLAMENTO FISIG

(Approvato dall’Assemblea Straordinaria dei Soci nella seduta straordinaria del 02/11/2017)

 

Art. 1
(Modifiche del Regolamento)
  1. La modifica del presente regolamento è soggetta alle modalità previste all’art. 18 dello statuto della FISIG.
  2. Nel regolamento saranno utilizzate le seguenti abbreviazioni:
    1. AG per Assemblea Generale dei Soci;
    2. CE per Comitato esecutivo;
    3. AGO per Assemblea Generale Ordinaria;
    4. AGS per Assemblea Generale Straordinaria;
    5. SOCI per Associazioni, Istituti, Centri iscritti alla FISIG.
  3. Hanno diritto di voto i soci in regola con i pagamenti o che abbiano, almeno, pagato le quote degli anni precedenti.
  4. Nell’AGO è ammesso il voto per delega con le modalità previste dall’art. 9, comma 5c, dello Statuto.
Art. 2
(Ammissione ed esclusione dei Soci)
  1.  Per l’ammissione a socio il proponente presenta una domanda scritta al presidente FISIG, firmata dal legale rappresentante dell’Istituto richiedente e corredata dalla copia dei seguenti documenti: a) atto costitutivo; b) statuto dell’ente; c) programmi di formazione presentati al MIUR per il riconoscimento; d) copia del decreto di riconoscimento del MIUR ex art. 3 della Legge 56/89.
  2. Il Comitato Esecutivo, verificata la sussistenza dei requisiti previsti dallo statuto e dal presente regolamento, in particolare il riferimento alla psicoterapia della Gestalt nel modello formativo e clinico dell’ente richiedente, la compatibilità e la condivisione delle finalità indicate all’art. 4 dello statuto FISIG, pone la richiesta all’ordine del giorno della prima riunione utile dell’AGS dei soci e provvede, a seguito dell’approvazione all’unanimità dei presenti ed entro un mese dal pagamento della quota d’iscrizione, all’annotazione sul libro soci dell’associazione. I soci Ordinari acquisiscono il diritto di voto in assemblea e negli organi dell’associazione dopo il pagamento della quota associativa, nel caso di prima iscrizione.
  3. L’iscritto perde la qualifica di socio su delibera votata dall’AGS all’unanimità dei presenti, a seguito del mancato versamento entro la scadenza prevista della quota associativa e dopo aver ricevuto inutilmente almeno tre solleciti di pagamento.
  4. L’AGS può votare a maggioranza un’ammonizione scritta e motivata ai soci che, a suo insindacabile giudizio, non abbiano rispettato lo statuto, il regolamento, le norme vigenti, le deliberazioni dell’Assemblea o nel caso in cui i propri didatti, docenti o dirigenti abbiano commesso gravi violazioni delle leggi vigenti o deontologiche nelle rispettive professioni e può chiederne al socio l’espulsione. La seconda ammonizione comporta l’espulsione dalla FISIG su delibera votata all’unanimità dei presenti dall’AGS; il socio ammonito ha diritto di presentare una replica scritta per contestare l’ammonizione.

 

Art. 3
(Comitato Esecutivo)
  1. Il CE è l’organo operativo e di rappresentanza della Federazione. E’ suo compito:
    1. dare esecuzione agli orientamenti generali, scientifico-culturali espressi dall’Assemblea Generale dei Soci;
    2. deliberare su argomenti gestionali e organizzativi, ad esclusione di quelle esplicitamente demandate per Statuto ad altri Organi, in linea con le decisioni approvate dall’Assemblea Generale dei Soci;
    3. vigilare sull’osservanza dello Statuto e del Regolamento, sull’amministrazione e in genere su quanto può interessare il buon andamento della Federazione;
    4. provvedere all’ordinaria e straordinaria amministrazione e curare il patrimonio mobiliare ed immobiliare della Federazione;
    5. proporre all’Assemblea dei Soci l’importo della quota annuale dei soci e provvedere agli adempimenti per la sua riscossione, secondo le modalità previste dal regolamento;
    6. predisporre, entro il 31 marzo di ogni anno, i bilanci consuntivo e preventivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Generale dei Soci;
    7. predisporre e proporre all’Assemblea Generale dei Soci, per l’approvazione, le eventuali modifiche da apportare allo Statuto ed al Regolamento;
    8. curare la tenuta dell’elenco dei Soci provvedendo alle iscrizioni ed alle cancellazioni secondo le modalità previste dal regolamento;
    9. proporre all’Assemblea i nominativi dei rappresentanti della Federazione da designare presso altri enti o associazioni;
    10. curare l’allestimento della documentazione necessaria per proporre all’Assemblea l’iscrizione di nuovi Soci o l’espulsione di soci iscritti;
    11. promuovere ed esercitare la rappresentanza della Psicoterapia della Gestalt ai livelli istituzionali;
    12. istituire ed organizzare, secondo necessità, servizi di assistenza ai Soci, aree e settori di intervento, nominando per ognuno di essi un Responsabile, se necessario;
    13. istituire commissioni e gruppi di lavoro;
    14. promuovere il consolidamento e lo sviluppo della Psicoterapia della Gestalt e delle attività ad essa riconducibili;
    15. favorire tutte le iniziative tese a facilitare il progresso scientifico-culturale degli iscritti;
    16. curare la pubblicazione di una rivista scientifica e/o di un notiziario per gli, su delibera dell’Assemblea;
    17. deliberare impegni di spesa che abbiano copertura finanziaria nell’ambito delle attività di ordinaria amministrazione;
    18.  propone all’AGO le nomine per la Commissione Didattica FISIG (CDF).
  2. L’elezione del Comitato Esecutivo e delle relative cariche si effettua entro e non oltre i novanta giorni successivi alla scadenza del mandato ovvero dalla data di dimissione dell’intero Comitato Esecutivo. Sino all’insediamento dei nuovi eletti il Comitato Esecutivo ed il Presidente rimangono in carica per l’espletamento della ordinaria amministrazione della associazione. Prima della votazione si costituisce un comitato elettorale formato da tre soci che non ricoprano incarichi nel CE uscente e che non presentano la propria candidatura per il CE entrante.
  3. L’insediamento dei nuovi eletti avviene immediatamente, il medesimo giorno delle elezioni, momento in cui decadono i vecchi incarichi. La durata delle cariche del CE, come previsto dallo statuto all’Art. 10 comma 2, è triennale.
  4. Il Presidente uscente nel nuovo CE ricopre la carica di Past President, il Vicepresidente uscente la carica di Presidente entrante.
  5.  L’AGS vota a scrutinio segreto, nel seguente ordine e una per volta, le cariche di Vicepresidente entrante, Segretario e Tesoriere, tra coloro che hanno dato la disponibilità a ricoprire dette funzioni. Sono eletti i candidati che in ciascuna carica hanno ottenuto il maggior numero di voti.
  6. La Commissione elettorale raccoglie la disponibilità dei soci a candidarsi e prepara le schede di voto. Cura la distribuzione delle schede a tutti i soci aventi diritto al voto e presenti in assemblea, provvede allo scrutinio delle schede votate, informa, nei modi che ritiene più idonei, tutti i soci dell’esito delle elezioni.
Art. 4
(Dimissioni o sfiducia dei membri del Comitato Esecutivo)
  1. Ai sensi dell’art. 9, comma 9b dello Statuto, su richiesta di almeno due terzi dei soci in regola con la quota associativa, l’AGS può sfiduciare l’intero CE e/o revocare la carica di uno o più membri dello stesso in una riunione con apposito ordine del giorno, che il Presidente è obbligato a convocare almeno trenta giorni prima della data prevista ed entro 90 giorni dalla ricezione della richiesta, per eleggere coloro che dovranno sostituirli secondo le modalità previste dallo statuto e dal presente regolamento.
  2. Nel caso in cui la revoca scaturisca da una sfiducia in relazione all’operato del singolo membro o di una carica, il Presidente dovrà acquisire gli elementi che hanno causato la mozione di sfiducia e comunicarli al membro del CE sfiduciato, il quale potrà presentare una memoria da discutere nella riunione dell’AGS.
  3. Nel caso di sostituzioni per dimissioni o sfiducia dei membri del CE la durata del mandato rimane invariata se non ne è coinvolta la figura del Presidente in carica.
  4. Nel caso di dimissioni di uno o più membri del CE sono applicate le procedure previste ai sensi del 1° comma del presente articolo.

 

Art. 5
(Dimissioni o sfiducia del Presidente del Comitato Esecutivo)
  1. Ai sensi dell’art. 9, comma 9b dello Statuto, l’AGS può revocare il mandato del Presidente con le procedure previste ai sensi del 1° comma dell’articolo 4 del regolamento.
  2. Dalla data di richiesta di revoca il Presidente ed il Comitato Esecutivo restano in carica per l’espletamento della ordinaria amministrazione. Il presidente potrà firmare mandati di pagamento o compiere atti che impegnino l’associazione nei confronti dei terzi, solo con l’autorizzazione preventiva dell’AGS.
  3. Nel caso di dimissioni del Presidente, il Vice Presidente, che ne assume temporaneamente le funzioni, deve convocare entro quindici giorni dalla data delle dimissioni, l’AGS per la nomina del nuovo Presidente e contemporaneamente la nomina del nuovo CE secondo le modalità previste dallo statuto e dal presente regolamento.

 

Art. 6
(Funzioni del Segretario)
  1. Il Segretario è eletto dall’AGS e svolge le seguenti funzioni:
    1. provvede alla stesura dei verbali delle riunioni del CE e dell’AGO dei Soci;
    2. conserva e aggiorna l’archivio sociale ed è responsabile del rispetto della legge sulla privacy;
    3. assicura la regolare tenuta dei registri delle deliberazioni;
    4. firma i verbali, le deliberazioni e coadiuva il Presidente nella direzione degli uffici.

 

Art. 7
(Funzioni del Tesoriere)
  1. Il Tesoriere è eletto dall’AGS e svolge le seguenti funzioni:
    1. ha in consegna e custodisce i fondi sociali depositati su conto corrente bancario presso uno o più istituti scelti dal CE e/o su conto corrente postale ed è responsabile del fondo in contanti e dei valori di proprietà della Federazione;
    2. opera con firma disgiunta dal Presidente presso istituti bancari e sedi postali su c/c intestati alla Federazione ed è autorizzato ad aprire conti correnti, versare e girare assegni bancari, circolari, postali e vaglia, prelevare sull’avere liquido e su eventuali crediti accordati;
    3. provvede alla riscossione delle entrate e ai versamenti;
    4. paga le spese correnti entro i limiti della liquidità dell’associazione, mentre le spese straordinarie solo previa autorizzazione del Presidente ovvero del CE;
    5. cura i rapporti con i collaboratori esterni nominati dal CE al fine di consentire la regolare tenuta dei registri contabili previsti dalla legge e dal regolamento;
    6. compila i bilanci preventivo e consuntivo che il CE sottoporrà all’approvazione dell’AGO;
    7. cura il tesseramento annuale dei Soci.
Art. 8
(Riconoscimento dei Didatti)

NORME PER IL RICONOSCIMENTO DA PARTE DELLA FISIG DELLE QUALIFICHE DI DIDATTA SUPERVISORE ASSOCIATO (DSA) E DIDATTA SUPERVISORE ORDINARIO (DSO)

Premessa

Vengono stabiliti i seguenti criteri e adempimenti per il riconoscimento da parte della Federazione Italiana Scuole e Istituti Gestalt delle qualifiche di ‘Didatta Supervisore Associato’ (DSA) e ‘Didatta Supervisore Ordinario’ (DSO)

Comma 1
(Procedure per la presentazione della domanda)
  1. L’interessato alla qualifica di DSA o DSO presenta al Direttore della Scuola o Istituto presso cui è avvenuta la formazione, domanda corredata dal curriculum e dalla fotocopia dei titoli relativi alla qualifica di cui si chiede il riconoscimento. Tali documenti restano depositati presso la Scuola o l’Istituto di formazione a disposizione della FISIG se richiesti.
  2. Ogni Istituto programma il percorso formativo per le due funzioni di DSA e DSO secondo le proprie metodiche e principi teorici, purché mantenga i requisiti minimi qui di seguito elencati.
Comma 2
(La Commissione Didattica)

1. Su delibera dell’AGO è istituita la Commissione Didattica FISIG (CDF), il cui mandato dura tre anni, composta da almeno tre Direttori delle Scuole o Istituti federati, con l’obiettivo di valutare le relazioni e la documentazione curriculare dei candidati alla didattica presentate dai Direttori delle rispettive scuole per il riconoscimento dei propri candidati al ruolo di DSA e DSO e, ogni tre anni, il permanere dei requisiti per il mantenimento del titolo.

2. La stessa commissione ratifica anche il mantenimento, ogni tre anni, dietro richiesta dell’Istituto interessato. La mancata ratifica della posizione di DSA o DSO da parte della FISIG, dopo tre anni dal conseguimento del titolo, invalida la qualifica e non ne consente la pubblicazione nel sito FISIG.

3. L’incarico ai membri di detta Commissione viene votata a maggioranza dall’AGO su proposta del CE.

Comma 3
(Riconoscimento della qualifica di DSA)
  1. Per il riconoscimento della qualifica di DSA sono richiesti i seguenti requisiti minimi:
    1. essere iscritto nell’elenco degli Psicoterapeuti del rispettivo ordine professionale e avere svolto attività clinica da almeno 5 anni;
    2. aver svolto attività in affiancamento ad un didatta ordinario per un periodo non inferiore a 200 ore l’anno per un minimo 4 anni secondo il modello della psicoterapia della Gestalt e avere ricevuto supervisione e formazione alla didattica da un didatta ordinario;
    3. aver svolto un percorso di terapia personale e supervisione considerato adeguato dal Direttore dell’Istituto, di almeno 200 ore, di cui almeno 100 ore individuale;
    4. avere svolto un corso per supervisori, che comprenda una parte di teoria della supervisione (minimo 50 ore) e una pratica di supervisione di supervisioni (minimo 25 ore);
    5. avere svolto attività di supervisore di psicoterapeuti (100 h);
    6. avere partecipato a convegni, expert meetings, congressi e giornate di studio nazionali e internazionali per un minimo di 100 ore nei 4 anni;
    7. avere assistito gli allievi nella ricerca bibliografica, stesura di tesi ed elaborati;
    8. avere partecipato a progetti di ricerca e promozione di attività scientifico/culturale;
    9. avere partecipato o scritto come autore unico pubblicazioni scientifiche o divulgative.
  2. Il direttore della Scuola o dell’Istituto federato invierà alla FISIG una relazione attestante l’idoneità del candidato alla qualifica di DSA riconosciuto dalla FISIG.
  3. La CDF valuta la relazione di cui al punto 2 del presente comma e ratifica la qualifica di DSA, rilasciando all’interessato la relativa attestazione.
Comma 4
(Mantenimento della qualifica DSA)
  1. Il mantenimento della qualifica di DSA è subordinato al:
    1. partecipazione attiva al dibattito nazionale e internazionale della psicoterapia della Gestalt;
    2. partecipazione attiva alla didattica dell’Istituto di appartenenza;
    3. partecipazione a scambi scientifici e confronto sulle prassi cliniche tra colleghi in ambito nazionale e internazionale;
    4. pubblicazione di articoli e lavori scientifici di psicoterapia della gestalt in riviste di settore.
  2. Ciascun Istituto monitorerà, sulla base dei criteri di cui al punto 1 del presente comma, il mantenimento della qualifica di DSA e, ogni tre anni, verificherà che ciascun DSA abbia svolto almeno 100 ore di formazione/scambio adeguate al livello e la pubblicazione di lavori scientifici.
  3. La CDF, dietro richiesta dell’Istituto interessato, ratifica ogni tre anni anche il mantenimento del titolo, la mancata ratifica della posizione di DSA da parte della FISIG invalida la qualifica di DSA e la pubblicazione nel sito FISIG.
  4. I DSA che non afferiscono più ai Soci federati, su loro richiesta, saranno monitorati nel mantenimento dei requisiti di cui al presente comma dalla Commissione di cui al comma 2 del presente articolo, pena la decadenza del titolo.
Comma 5
(Riconoscimento della qualifica di DSO)
  1. Il passaggio dalla qualifica di DSA alla qualifica di DSO è subordinato al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
    1. collaborazione attiva con l’Istituto proponente;
    2. attività di apprendimento/insegnamento nel gruppo dei didatti della Scuola e partecipazione alla progettazione e organizzazione di attività didattiche almeno triennale;
    3. attività di scambio scientifico e di prassi cliniche nella comunità nazionale e internazionale, nell’ambito di riconosciute associazioni di psicoterapia della Gestalt;
    4. pubblicazioni in ambito gestaltico su riviste o altre opere scientifiche nazionali e internazionali di psicoterapia;
    5. attività di supervisione dei didatti associati;
    6. promozione e organizzazione di convegni;
    7. partecipazione a momenti formativi con esperti a livello internazionale e esperienza di dialogo all’interno della comunità gestaltica e con altri modelli.
  2. Al termine del percorso, il Direttore della Scuola/Istituto presenta alla FISIG, una relazione sul didatta riguardante i punti sopraindicati, assumendo la responsabilità giuridica di quanto dichiarato.
  3. La CDF valuta la relazione di cui punto 2 del presente comma e ratifica la qualifica di DSO, rilasciando all’interessato la relativa attestazione.
Comma 6
(Mantenimento della qualifica di DSO)
  1. Il mantenimento della qualifica di DSO è subordinato al:
    1. partecipazione attiva al dibattito internazionale della psicoterapia della Gestalt;
    2. partecipazione all’organizzazione didattica dell’Istituto di appartenenza;
    3. partecipazione a eventi formativi per didatti organizzati dalla stessa FISIG o dagli Istituti membri o dalla EAGT o accreditate dalla CDF o da altri Istituti e Associazioni nazionali e internazionali di chiara fama;
    4. partecipazione a scambi scientifici e confronto sulle prassi cliniche tra colleghi in ambito nazionale e internazionale;
    5. pubblicazioni di articoli e lavori scientifici in ambito gestaltico in riviste di settore (possibilmente indicizzate);
    6. organizzazione di eventi scientifici e di programmi formativi.
  2. Ciascun Istituto monitorerà, sulla base dei criteri di cui al punto 1 del presente comma, il mantenimento della qualifica di DSO e, ogni tre anni, verificherà che ciascun DSO abbia svolto almeno 100 ore di formazione/scambio adeguate al livello, la pubblicazione di almeno tre lavori scientifici e l’organizzazione di eventi scientifici o programmi formativi.
  3. La CDF, dietro richiesta dell’Istituto interessato, ratifica ogni tre anni anche il mantenimento del titolo, la mancata ratifica della posizione di DSO da parte della FISIG invalida la qualifica di DSO e la pubblicazione nel sito FISIG.
  4. I DSO che non afferiscono più ai Soci federati, su loro richiesta, saranno monitorati nel mantenimento dei requisiti di cui al presente comma dalla Commissione di cui al comma 2 del presente articolo, pena la decadenza del titolo.
Comma 7
(Pubblicazione dell’elenco didatti nel sito FISIG)
  1. Tutti i nomi dei Soci Fondatori, Didatti Associati e Ordinari riconosciuti dalla FISIG verranno pubblicati nel sito web della federazione. Accanto a ogni didatta comparirà la sigla della scuola di appartenenza.
  2. I didatti associati e i didatti ordinari nominati dagli istituti membri FISIG nel passato, ma non più afferenti agli istituti di appartenenza, verranno tenuti nel registro, associati all’istituto che li ha presentati, con la data del loro inserimento e della data a partire dalla quale è riconosciuta la decadenza della collaborazione. Il loro nome non sarà pubblicato sul sito della FISIG.